Contributo unificato decreto ingiuntivo: tabella 2026

    · 5 min di lettura

    Documento con barre crescenti e un timbro: scaglioni del contributo unificato

    Centodiciotto euro e cinquanta. È il contributo unificato per chiedere un decreto ingiuntivo sulla maggior parte dei crediti commerciali, e probabilmente la voce più piccola dell'intera pratica.

    Chi cerca il contributo unificato di solito vuole un numero, e il numero è nella tabella qui sotto. Ma la domanda che conta per un direttore finanziario arriva subito dopo: di tutto quello che anticipo, quanto torna indietro?

    La tabella del contributo unificato per il decreto ingiuntivo

    Per il procedimento d'ingiunzione il contributo unificato è ridotto alla metà rispetto al giudizio ordinario (art. 13, comma 3, D.P.R. 115/2002). Si aggiunge la marca da 27 euro per l'anticipazione forfettaria delle spese di notifica (art. 30 dello stesso testo unico).

    Valore del creditoContributo ordinarioDecreto ingiuntivoTotale con marca
    fino a 1.100 €43 €21,50 €48,50 €
    da 1.100,01 a 5.200 €98 €49 €76 €
    da 5.200,01 a 26.000 €237 €118,50 €145,50 €
    da 26.000,01 a 52.000 €518 €259 €286 €
    da 52.000,01 a 260.000 €759 €379,50 €406,50 €
    da 260.000,01 a 520.000 €1.214 €607 €634 €
    oltre 520.000 €1.686 €843 €870 €

    Tre avvertenze pratiche. Il valore va dichiarato nel ricorso: senza dichiarazione si applica lo scaglione massimo. Per il successivo giudizio di opposizione la misura del contributo è stata oggetto di prassi non uniformi tra i tribunali, quindi conviene verificarla con la cancelleria. E gli importi sono quelli vigenti a settembre 2026: prima di versare, un controllo sulla fonte ufficiale non costa nulla.

    Il valore della domanda: attenzione alla soglia

    Lo scaglione si determina sul valore della domanda, e nel valore rientrano anche gli interessi già maturati alla data del ricorso (art. 10 c.p.c.). Può sembrare un dettaglio da cancelleria, finché un credito di 25.500 euro con 900 euro di interessi supera la soglia dei 26.000 e il contributo passa da 118,50 a 259 euro.

    Non è una ragione per rinunciare agli interessi: valgono quasi sempre più della differenza di contributo. È una ragione per fare il calcolo prima di depositare, e non scoprirlo con un'integrazione richiesta dalla cancelleria mentre il termine di notifica corre.

    Cosa si paga oltre al contributo

    Il contributo è la parte fissa e prevedibile. Il resto dipende dalla pratica.

    Compensi legali, calcolati sui parametri del D.M. 55/2014 aggiornati dal D.M. 147/2022, più il 15% di spese generali e il 4% di cassa previdenza. L'IVA sulla parcella, se la vostra società la detrae, non è un costo: non viene rimborsata dal debitore, ma non pesa sul conto economico.

    Notifica: minima via PEC verso una società italiana, significativa verso l'estero per traduzioni e tempi, come spiegato nella guida alla notifica entro 60 o 90 giorni.

    Esecuzione, se il debitore non paga spontaneamente: precetto, pignoramento, eventuale ricerca telematica dei beni. Ogni atto si anticipa.

    Chi paga alla fine: spese liquidate e spese sostenute

    Il decreto ingiunge al debitore di pagare, oltre al capitale, le spese del procedimento liquidate dal giudice: contributo, marca e compensi. Sulla carta tutto torna. Nella realtà restano due scarti.

    Il primo è tra spese liquidate e spese sostenute. Il giudice liquida i compensi secondo i parametri, spesso sui valori medi o minimi. Se l'accordo con il vostro studio è più alto, la differenza resta a vostro carico.

    Il secondo è tra liquidato e incassato. Una condanna alle spese contro un debitore senza beni aggredibili è un documento molto ben scritto e poco altro. Prima di anticipare altri costi di esecuzione, conviene sapere cosa c'è da prendere: conti, crediti verso i clienti del debitore, beni registrati. Una ricerca patrimoniale costa meno di un pignoramento a vuoto.

    Un esempio con i numeri

    Credito di 18.000 euro su tre fatture, scadute da quattro mesi. Contributo e marca: 145,50 euro. Supponiamo che lo studio concordi 1.200 euro di compensi e che il giudice ne liquidi 800: lo scarto è di 400 euro, più gli accessori.

    Ora aggiungiamo ciò che molti ricorsi dimenticano. Il D.Lgs. 231/2002 riconosce 40 euro per ogni fattura pagata in ritardo, quindi 120 euro, e interessi di mora pari al tasso BCE maggiorato di otto punti. Con un tasso ipotetico del 10% annuo, quattro mesi di ritardo su 18.000 euro valgono circa 590 euro. Il valore effettivo del semestre si verifica sul sito del Ministero dell'Economia.

    Risultato: chiedendo tutto ciò che la legge consente, lo scarto sulle spese si copre con margine. Se il debitore paga, naturalmente. Il decreto più accurato non rende solvibile nessuno.

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    5 passaggi per sapere quanto recuperi davvero, prima di anticipare le spese

    Capitale e interessi già maturati determinano lo scaglione (art. 10 c.p.c.).

    • Capitale più interessi alla data del ricorso
    • Verifica delle soglie di scaglione
    • Valore dichiarato nel ricorso

    Il contributo per il decreto ingiuntivo è la metà di quello ordinario, più la marca da 27 euro.

    • Scaglione 5.200–26.000 euro: 145,50 euro in totale
    • Senza dichiarazione di valore: scaglione massimo
    • Importi verificati sulla fonte ufficiale

    Le voci che molti ricorsi dimenticano di chiedere.

    • 40 euro per ogni fattura pagata in ritardo
    • Interessi di mora: tasso BCE + 8 punti
    • Costi di recupero documentati

    Il giudice liquida i compensi per parametri, non per parcella.

    • Parametri D.M. 55/2014 aggiornati dal D.M. 147/2022
    • La differenza con la parcella resta al creditore
    • L'IVA detraibile non è un costo

    Prima di anticipare altri costi, sapere cosa c'è da prendere.

    • Conti correnti e beni registrati
    • Crediti del debitore verso i suoi clienti
    • Nessun pignoramento a vuoto

    Se il debitore è all'estero

    Quando il tribunale italiano è competente, il contributo è lo stesso. Cambia tutto il resto: traduzioni giurate, notifica internazionale, esecuzione secondo le regole e con gli ufficiali del paese del debitore. Una parte di questi costi non viene liquidata o resta difficile da recuperare, e prima ancora c'è da verificare quale sia il tribunale competente per un cliente estero.

    Per questo con i debitori esteri conviene quasi sempre una fase stragiudiziale nel loro paese prima di aprire il portafoglio in tribunale. Il confronto completo è in quanto costa un decreto ingiuntivo e quando non serve.

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    Domande frequenti

    Quanto è il contributo unificato per un decreto ingiuntivo?
    È la metà del contributo ordinario: da 21,50 euro per crediti fino a 1.100 euro fino a 843 euro oltre i 520.000 euro. Per un credito tra 5.200 e 26.000 euro sono 118,50 euro, più la marca da 27 euro.

    Il contributo unificato si recupera dal debitore?
    Sì, rientra tra le spese liquidate nel decreto a carico del debitore. Lo si recupera però solo se il debitore paga o ha beni aggredibili.

    Si paga la marca da 27 euro anche per il decreto ingiuntivo?
    Sì. Si versa insieme al contributo unificato come anticipazione forfettaria delle spese.