Competenza territoriale decreto ingiuntivo: clienti esteri

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    Due tribunali collegati da un percorso con un pacco: la competenza segue il luogo di consegna

    Un produttore di valvole della Val Trompia vende a Lione, reso franco destino. Il cliente non paga. L'avvocato deposita un ricorso a Brescia, il giudice emette il decreto, la notifica arriva in Francia nei termini. Cinquanta giorni dopo arriva anche l'opposizione, con un'unica eccezione nella prima pagina: incompetenza.

    Otto mesi più tardi la pratica è di nuovo al punto di partenza, davanti a un tribunale diverso, in una lingua diversa. Nessuno aveva sbagliato i conti. Avevano sbagliato il foro.

    La regola italiana: art. 637 c.p.c. e foro del creditore

    Per il decreto ingiuntivo è competente il giudice che sarebbe competente per la causa ordinaria (art. 637 c.p.c.). Tra debitori italiani il creditore ha di solito tre scelte: il foro generale del debitore, cioè la sede della società, il luogo in cui è sorta l'obbligazione o quello in cui deve essere eseguita (art. 20 c.p.c.).

    Per le somme di denaro liquide, il cui ammontare risulta dal contratto o dal titolo, l'art. 1182 c.c. colloca l'adempimento al domicilio del creditore: da qui il cosiddetto foro del creditore. Le Sezioni Unite (n. 17989/2016) hanno chiarito che vale per i crediti già determinati nell'importo, non per quelli da quantificare in giudizio.

    È la regola che quasi tutte le aziende conoscono. Il problema è che, quando il cliente sta in un altro Stato dell'Unione, di norma non è la regola che si applica.

    Cliente nell'Unione europea: decide il Regolamento 1215/2012

    Con un debitore domiciliato in un altro Stato membro la giurisdizione si decide con il Regolamento (UE) n. 1215/2012, detto Bruxelles I bis, che prevale sulle norme interne. La regola generale è il foro del convenuto (art. 4): il debitore si cita nel suo paese.

    L'alternativa principale per i crediti commerciali è l'art. 7, n. 1, lettera b). Nella compravendita di beni è competente il giudice del luogo in cui i beni sono stati, o avrebbero dovuto essere, consegnati. Nella prestazione di servizi, quello del luogo in cui i servizi sono stati, o avrebbero dovuto essere, prestati.

    Il dettaglio che sorprende molti direttori finanziari: nella vendita di beni il luogo del pagamento non conta. La fattura resta non pagata a Brescia, ma il tribunale segue la merce.

    Svizzera, Norvegia e Islanda applicano regole analoghe tramite la Convenzione di Lugano del 2007, quindi il ragionamento vale anche per molti clienti extra UE a pochi chilometri dal confine.

    Gli Incoterms decidono più dell'avvocato

    Se la merce viaggia fino al cliente, dove si considera consegnata? La Corte di giustizia dell'Unione europea (causa C-87/10, Electrosteel, 2011) ha stabilito che per individuare il luogo di consegna si guardano le clausole del contratto, Incoterms compresi.

    Un EXW o un FCA con consegna in Italia può radicare la competenza del giudice italiano. Un DAP o un DDP con destinazione Lione la porta in Francia. In altre parole il foro viene scelto dall'ufficio commerciale mesi prima che il credito diventi un problema, di solito senza che nessuno se ne accorga.

    Correggere l'Incoterm sulla fattura a posteriori non serve: conta ciò che le parti hanno concordato, e i documenti di trasporto raccontano la stessa storia del contratto.

    La clausola di foro: l'unica scorciatoia affidabile

    L'art. 25 del regolamento permette alle parti di scegliere il tribunale competente, a condizione che l'accordo sia concluso per iscritto, confermato per iscritto o conforme agli usi tra le parti o del commercio internazionale.

    Una clausola "Foro esclusivo: Tribunale di Brescia" nelle condizioni generali funziona se il contratto firmato dal cliente le richiama espressamente. Stampata sul retro della fattura, a rapporto già concluso, vale molto poco. Chi esporta con regolarità dovrebbe verificarla oggi, non il giorno del primo insoluto.

    Decreto italiano o procedura nel paese del debitore

    Se il giudice italiano è competente, il decreto si ottiene in Italia e va notificato all'estero entro 90 giorni; il debitore in un altro Stato UE ha 50 giorni per opporsi. Una volta esecutivo, il decreto circola nell'Unione senza exequatur, con il certificato previsto dal Regolamento 1215/2012, ma l'esecuzione avviene comunque con gli ufficiali giudiziari e le regole del paese del debitore.

    Esiste poi l'ingiunzione di pagamento europea (Regolamento CE n. 1896/2006): moduli standard, nessun limite di importo, pensata per i crediti transfrontalieri. Utile, ma con un limite da conoscere: la competenza si decide con le stesse regole del Bruxelles I bis. Cambia la procedura, non il tribunale.

    Fuori dall'Europa il quadro cambia da paese a paese. Con un debitore negli Stati Uniti, per esempio, un decreto italiano va riconosciuto con un'azione davanti ai giudici dello Stato americano interessato, e agire direttamente sul posto è spesso più rapido.

    Tre domande prima di depositare

    Dov'è oggi la sede del debitore? Dove è stata consegnata la merce secondo il contratto, non secondo l'ultima fattura? Esiste una clausola di foro accettata per iscritto?

    Se tutte e tre le risposte portano all'estero, il ricorso depositato in Italia non è coraggio: è un rinvio di otto mesi, con un'opposizione già scritta. Vale anche per i conti, come spieghiamo in quanto costa un decreto ingiuntivo.

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    5 verifiche per scegliere il tribunale giusto contro un cliente estero, prima di depositare

    Dove ha sede oggi il debitore decide quali regole si applicano.

    • Visura aggiornata nel registro del paese
    • Stato UE, Convenzione di Lugano o extra UE
    • Nessun trasferimento di sede recente

    Il Regolamento (UE) 1215/2012, art. 7, distingue tra vendita di beni e prestazione di servizi.

    • Beni: conta il luogo di consegna
    • Servizi: conta il luogo della prestazione
    • Nella vendita di beni il luogo del pagamento non rileva

    Il luogo di consegna si ricava dal contratto, Incoterms compresi (CGUE, C-87/10).

    • EXW o FCA Italia: possibile foro italiano
    • DAP o DDP estero: foro nel paese del cliente
    • Conta il contratto, non l'ultima fattura

    L'art. 25 del regolamento consente di scegliere il tribunale, se l'accordo è scritto.

    • Clausola accettata per iscritto
    • Richiamata nel contratto firmato
    • Sul retro della fattura vale poco

    Stabilito il foro, si sceglie lo strumento.

    • Decreto italiano: notifica in 90 giorni, esecuzione UE senza exequatur
    • Ingiunzione europea: stesse regole di competenza
    • Extra UE: spesso conviene agire sul posto

    Per questo, nei crediti internazionali, Collecty parte dal paese del debitore. Un collaboratore locale, nella lingua del debitore, apre la fase stragiudiziale mentre si verifica quale foro regge davvero. Il più delle volte il giudice non serve; quando serve, è quello giusto. Per una valutazione della vostra pratica, richiedete un preventivo gratuito.

    Domande frequenti

    Posso chiedere un decreto ingiuntivo in Italia contro una società estera?
    Sì, se il giudice italiano è competente secondo il Regolamento 1215/2012: per esempio perché la merce è stata consegnata in Italia o perché il contratto contiene una valida clausola di foro italiano.

    Il foro del creditore vale anche con i clienti esteri?
    Nella vendita di beni verso un altro Stato UE, di norma no: conta il luogo di consegna previsto dal contratto, non il luogo del pagamento.

    Serve l'exequatur per eseguire un decreto ingiuntivo italiano in un altro paese UE?
    No. Il decreto esecutivo circola con il certificato previsto dal Regolamento 1215/2012, ma l'esecuzione segue le regole e gli ufficiali del paese del debitore.